(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 31/I-II del 31 luglio 2012) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione e di fognatura 1. La rubrica dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 1999 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti il ciclo idrico». 2. Prima del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 1999 e' inserito il seguente: «01. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga". Resta ferma la potesta' tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma.» 3. Il comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 1999 e' abrogato. 4. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 1999 e' inserito il seguente: «6-bis. Per la definizione dei modelli tariffari e delle tariffe relative al ciclo idrico non si tiene conto dell'adeguata remunerazione del capitale investito.»