(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
         Trentino Alto-Adige n. 31/I-II del 31 luglio 2012) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'articolo 35  della  legge  provinciale  27  agosto
   1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione e di fognatura 
 
    1. La rubrica dell'articolo 35 della legge provinciale n.  3  del
1999 e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti il ciclo
idrico». 
    2. Prima del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale  n.
3 del 1999 e' inserito il seguente: 
      «01. La Giunta provinciale, d'intesa  con  il  Consiglio  delle
autonomie locali, definisce i  modelli  tariffari  del  ciclo  idrico
relativi  all'acquedotto  e  alla  fognatura,  tenendo  conto   della
qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura
dei costi d'investimento e di esercizio, del principio  "chi  inquina
paga". Resta ferma la potesta' tariffaria dei comuni  in  materia  di
servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di  entrata
in vigore di questo comma.» 
    3. Il comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale n.  3  del
1999 e' abrogato. 
    4. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale n.  3
del 1999 e' inserito il seguente: 
      «6-bis. Per  la  definizione  dei  modelli  tariffari  e  delle
tariffe relative al ciclo idrico non  si  tiene  conto  dell'adeguata
remunerazione del capitale investito.»